Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Penale, pubblicata il 19 gennaio 2018, n. 2200, ha sancito l’applicabilità, in caso di manomissione del cronotachigrafo, del reato di cui all’art. 437 c.p., in tema di sicurezza dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, solo nei confronti del legale rappresentante dell’impresa e non anche nei riguardi del conducente del mezzo.
La Suprema Corte ha, invero, affermato che “il conducente di un veicolo che circola con il cronotachigrafo manomesso è punibile con la sola sanzione amministrativa prevista dal Codice della strada, che non concorre con il reato di rimozione dolosa di cautele destinate a prevenire infortuni sul lavoro”.
In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che “pur potendosi, in via astratta, far rientrare la condotta – lì dove si valorizzi una destinazione generalista dell’obbligo di prevenzione, ricadente anche sul lavoratore – anche nella più ampia previsione dell’art. 437 cod. pen., non può – nel caso del soggetto che contestualmente utilizza il mezzo di trasporto -, ravvisarsi una compresenza di norme incriminatrici ugualmente applicabili solo per la ritenuta diversa direzione della tutela. Si tratta, per il vero, di un aspetto non solo formale…ma fortemente opinabile, posto che anche le previsioni dettate dal codice della strada, limitatamente all’ambito di applicazione, sono norme tese a tutelare la incolumità dei soggetti che di tale strumento si servono. Va pertanto affermato che l’avvenuta applicazione dell’articolo 179 del Codice della Strada nella specifica ipotesi di comportamento posto in essere dal conducente di un mezzo, che abbia posto in essere l’alterazione del cronotachigrafo, esclude la concorrente applicazione al medesimo soggetto della previsione incriminatrice di cui all’art. 437 cod.pen. in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 legge n. 689 del 1981”.



